SEPARAZIONI



INDICE ARGOMENTI
1. SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
2. SEPARAZIONE DI FATTO
3. SEPARAZIONE LEGALE (CONSENSUALE)
4. SEPARAZIONE LEGALE (GIUDIZIALE)
5. SEPARAZIONE CON ADDEBITO
6. EFFETTI DELLA SEPARAZIONE
7. ASSEGNO DI MANTENIMENTO (DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE)

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1. Separazione personale dei coniugi

La separazione personale dei coniugi è un istituto regolamentato dalle norme del codice civile (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali.
La separazione non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge. Incide solo su alcuni effetti propri del matrimonio (si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione). Altri effetti, invece, residuano, ma sono limitati o disciplinati in modo specifico (dovere di contribuire nell'interesse della famiglia, dovere di mantenere il coniuge più debole e dovere di mantenere, educare ed istruire la prole).
La separazione può essere dichiarata per cause oggettive, cioè indipendentemente dalla colpa di uno dei due coniugi. È possibile quindi che i coniugi si separino perché, usando l'espressione del legislatore, avvenimenti esterni "rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole" (art. 151, 1°co. c.c.). 
La separazione, a differenza del divorzio, ha inoltre carattere transitorio, tanto che è possibile riconciliarsi, senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa (art. 154 c.c.). Per rendere formale la riconciliazione, oltre all'accertamento giudiziario, è possibile per i coniugi recarsi al Comune di appartenenza per rilasciare un'apposita dichiarazione.
Può accadere che i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza formalità (senza quindi fare ricorso ad un giudice), ponendo in essere la cosiddetta separazione di fatto, (marito e moglie vivono insieme o in dimore diverse, ma ognuno si occupa del proprio destino, disinteressandosi dell'altro). La separazione di fatto non produce alcun effetto sul piano giuridico, né è sufficiente a far decorrere il termine di tre anni per addivenire al divorzio. Inoltre, sebbene la separazione di fatto non sia sanzionata da alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'allontanamento di uno dei due coniugi dall'abitazione familiare o l'instaurazione di relazioni extra-coniugali potrebbero essere motivo di addebito della separazione nel caso di separazione giudiziale.
A differenza dalla separazione di fatto, la separazione legale produce effetti che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie, e tra genitori e figli. Tra i principali ambiti nei quali si manifestano mutamenti della situazione giuridica si segnalano:



2. Separazione di fatto

Come già detto la principale distinzione che può essere operata all’interno dell’istituto della separazione è quella che contrappone la separazione “legale”, a sua volta di due tipi (giudiziale e consensuale), a quella “di fatto”.
La separazione “di fatto” consiste nell’effettiva interruzione, da parte di uno o di entrambi i coniugi, del proprio apporto “psicologico” e/o patrimoniale alla famiglia. Il modo più comune di porla in essere è attraverso la cessazione della convivenza. Questa forma di separazione non solo non costituisce valido presupposto per far iniziare a decorrere il termine di tre anni per ottenere il divorzio, ma non produce alcun effetto giuridico, dato che il nostro codice civile, di per sé, non la disciplina affatto.
E’ da precisare, tuttavia, che, in via indiretta, essa può provocare delle conseguenze anche sul piano giuridico: innanzitutto, pur non essendo vietata dall’ordinamento, potrebbe essere addotta quale elemento di addebito ai danni del coniuge che abbia palesemente violato gli obblighi di assistenza morale e materiale e/o di fedeltà.


3. Separazione legale (consensuale)

La forma di separazione legale privilegiata dall’ordinamento è sicuramente quella definita “consensuale”. Essa consiste nella decisione di marito e moglie di separarsi, suggellata da un accordo formale che investe tutti gli aspetti coinvolti (in particolare diritti patrimoniali, mantenimento del coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale).
Tale tipologia di separazione presenta forme procedurali decisamente più snelle e rapide. La procedura di separazione consensuale, infatti, inizia con il deposito di un ricorso presso la Cancelleria del Tribunale ove almeno una delle parti ha la residenza o il domicilio.
Il Presidente del Tribunale fisserà l'udienza alla quale devono comparire personalmente i coniugi, al fine dell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dei coniugi.
Nel corso dell'udienza di comparizione i due coniugi verranno ascoltati dal Presidente del Tribunale prima separatamente e poi congiuntamente, come previsto dall'articolo 708 del codice di procedura civile.
Nel caso in cui si raggiunga la conciliazione, viene redatto un apposito verbale e la procedura di separazione ha termine. Qualora, invece, le parti persistano nella volontà di separarsi, il Presidente procede all'emanazione del decreto di omologazione delle condizioni indicate nel ricorso.
L’omologazione dell’accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione consensuale consiste in un controllo sulla legalità e sulla compatibilità delle condizioni di separazione definite dalle parti, in via di principio il Presidente del Tribunale non potrebbe sindacare in merito alle condizioni, stabilite consensualmente dalle parti, che influiscano esclusivamente sui reciproci rapporti patrimoniali fra le stesse poichè, ai sensi dell’art. 158 del codice civile, l’unico caso in cui può essere rifiutata l’omologazione è il contrasto dell’accordo stesso con l’interesse dei figli.


4. Separazione legale (consensuale)

In caso di mancato accordo tra i coniugi circa le condizioni di separazione, sarà necessario ricorrere alla separazione giudiziale. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 (legge n. 151/1975), è stato per la prima volta ammesso che i coniugi si separino non più esclusivamente per colpa di uno dei coniugi ma anche per circostanze oggettive imprevedibili subentrate a turbare l’armonia della coppia e, più in generale, per tutti quei fatti che, come recita l’art. 151, comma 1 c.c., "rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole".
In merito agli aspetti procedurali, fermo restando che l’avvio della causa può essere determinato dal ricorso di anche uno solo dei due coniugi, nella prima udienza entrambi dovranno comparire davanti al Presidente del Tribunale. Quest’ultimo, con le stesse modalità previste per la separazione consensuale, valuterà l’opportunità di adottare provvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge debole e dei figli. Conclusa tale fase, il procedimento si svolge secondo le forme del rito ordinario ed il provvedimento emesso a conclusione ha la forma di sentenza.
E’ da sottolineare l’attuale potere del giudice di dichiarare la separazione immediatamente, già a seguito della prima udienza, seppur con sentenza non definitiva, cosicché resteranno da definire in un secondo momento solo gli aspetti controversi. Il fine principale della suddetta accelerazione procedurale è quello di permettere ai coniugi di chiedere il divorzio anche prima dell'emissione della sentenza definitiva.


5. Separazione con addebito

Fermo restando che il dato oggettivo dell’intollerabilità della prosecuzione del rapporto costituisce condizione necessaria e sufficiente per la pronuncia della separazione giudiziale, uno dei due coniugi ha la facoltà di chiedere al giudice di accertare che la crisi è stata determinata dal comportamento dell’altro.
Qualora venga giudizialmente accertato che la rottura dell’unione coniugale è dipesa dalla violazione, da parte di una sola delle parti, dei doveri coniugali (di fedeltà reciproca, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione), potrà essere pronunciata sentenza di separazione con addebito. Secondo quanto affermato da costante giurisprudenza, tuttavia, ai fini dell’addebitabilità in capo ad un solo coniuge, è necessario che la violazione in commento sia antecedente alla proposizione della domanda di separazione e sussista un rapporto di causa-effetto tra la violazione stessa e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
Il comportamento di ciascuno, peraltro, dovrà essere valutato in raffronto con quello dell’altro, al fine di individuare eventuali situazioni di reazioni, immediate e non eccessive, rispetto a negligenze dell’altra parte.

6. Effetti della separazione

La sentenza (ovvero il decreto di omologazione) produce effetti personali e patrimoniali sui rapporti tra i coniugi.
Per quanto concerne i rapporti personali fra i coniugi, l’obbligo di coabitazione è formalmente sospeso così come l’adempimento degli obblighi di assistenza morale e di collaborazione, fatta eccezione per quanto riguarda la prole.
Un’altra eventuale conseguenza della separazione, a prescindere dalla pronuncia di addebito, è la possibilità di ciascuna delle parti di chiedere al giudice che vieti alla moglie l’uso del cognome del marito, quando tale uso sia per quest’ultimo sensibilmente pregiudizievole, ovvero che autorizzi la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa derivarle grave pregiudizio (si veda, al proposito, l’art. 156bis c.c.).
La separazione legale, infine, incide sull’operatività della presunzione di concepimento della prole in costanza di matrimonio: l’art. 232, comma 2, del codice civile, difatti, prevede che la presunzione in argomento non abbia luogo qualora un eventuale figlio nasca decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale o dall’omologazione della separazione consensuale ovvero dalla data della comparizione dei coniugi davanti al giudice, quando quest’ultimo li abbia autorizzati a vivere separatamente con provvedimento provvisorio.
Dal punto di vista dei rapporti patrimoniali, la separazione legale produce molteplici e rilevanti effetti, sia per i coniugi stessi che per i terzi che intrattengono rapporti giuridici con almeno uno di essi.
La prima conseguenza della separazione è lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni eventualmente scelto dai coniugi al momento della celebrazione del matrimonio oppure in qualunque momento successivo.
Quanto all’assegnazione della casa familiare le recenti modifiche legislative introdotte nel 2006 mirano a tutelare ancor più l’interesse della prole, senza trascurare, tuttavia, eventuali diritti di proprietà esclusiva di uno dei due coniugi.
Per quanto concerne, più in generale, la gestione dei rapporti economici tra i coniugi, infine, è necessario trattare separatamente le due forme di separazione legale: in caso di separazione consensuale, i coniugi stipulano autonomamente un accordo da sottoporre successivamente al vaglio dell’autorità giudiziaria tramite l’omologazione. Il contenuto dell’accordo medesimo sarà la disciplina dei loro reciproci rapporti patrimoniali e, in particolare, potrà avere ad oggetto: la divisione di beni comuni, l'assegnazione ad uno dei coniugi di beni di proprietà comune o esclusiva dell'altro coniuge, il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore del coniuge debole.
Qualora si addivenga, invece, a una separazione giudiziale, l’effetto immediato è solo quello dello scioglimento dell'eventuale regime di comunione legale, mentre i beni restano di proprietà comune ovvero esclusiva dei coniugi, a seconda dei casi e sulla base della disciplina ex art. 179 e ss. del codice civile.
Ai sensi di tale norma, ad esempio, i beni da considerarsi “personali” (secondo i criteri delineati dalla disposizione in commento) e i beni il cui acquisto è stato precedente al matrimonio rimangono di proprietà esclusiva del coniuge intestatario. Medesima soluzione si ha, altresì, per l’ipotesi in cui sia stato scelto il regime di separazione legale dei beni, già nel momento delle nozze oppure in un qualunque tempo successivo.


7. Assegno di mantenimento (definizione e determinazione)

Una delle conseguenze di tipo patrimoniale di maggior rilievo è l’eventuale diritto di uno dei coniugi al mantenimento ovvero agli alimenti, sulla base di presupposti diversi ed espressamente previsti.
Sebbene nel linguaggio comune si è soliti parlare indistintamente di "alimenti" o "mantenimento", i due concetti sono giuridicamente diversi.
Per quanto riguarda il mantenimento, questo spetta qualora il giudice lo disponga, valutate attentamente tutte le circostanze del caso, al fine di tentare un riequilibrio delle condizioni patrimoniali delle due parti, in modo che entrambi possano mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
I presupposti necessari per il sorgere del diritto di uno dei coniugi a percepire l’assegno di mantenimento a carico dell’altro (ex art. 156, comma 1 c.c.) sono, da un lato, che la parte beneficiaria non abbia adeguati redditi propri, che la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, che non dichiari espressamente di rinunciarvi e, dall’altro lato, che il coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento si trovi effettivamente nella condizione economica di poter sostenere siffatto esborso.
Per quanto concerne, invece, il diritto agli alimenti, questo spetta anche se al coniuge meno abbiente è stata addebitata la separazione per colpa; l’assegno alimentare, infatti, ha lo scopo non già di permettere uno stile di vita agiato quanto quello goduto prima della crisi coniugale, bensì di assicurare anche alla parte economicamente molto debole i mezzi adeguati a condurre una vita dignitosa.
Nella determinazione dell'entità dell'assegno di mantenimento il giudice dovrà previamente valutare tale tenore di vita, e soltanto all'esito di questa operazione, potrà esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall'assegno. In caso contrario, dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi l'imposizione dell'assegno, nonché la misura dello stesso (cfr. Cass. 27 giugno 1997, n. 5762).
La Corte di cassazione si è espressa più volte, indicando i criteri con cui viene stabilito l’importo dell’assegno di mantenimento.
Al riguardo è stato affermato il principio secondo cui: “Sebbene la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita ed anche il diretto godimento dei beni, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro”. (Cass. sez. I, 5 luglio 2006, n. 15326)
Ed ancora: “In tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso), dovendo, in caso di specifica contestazione della parte, effettuare i dovuti approfondimenti - anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria - rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell'onerato (incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro; e, nell'esaminare la posizione del beneficiario, deve prescindere dal considerare come posta attiva, significativa di una capacità reddituale, l'entrata derivante dalla percezione dell'assegno di separazione. Tali accertamenti si rendono altresì necessari in ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, atteso che anch'esso deve essere quantificato, tra l'altro, considerando le sue esigenze in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse ed i redditi di costoro” (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 9915/2007).
 
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